Cancellazione per irreperibilità
Dettagli
A chi è rivolto
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani), l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento
Descrizione
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione dall’anagrafe può avvenire per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione, oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti da parte della Polizia Municipale, la persona sia risultata irreperibile. In questo caso, il procedimento viene avviato d'ufficio sulla base di informazioni e segnalazioni pervenute all'ufficio anagrafe, oppure su segnalazione di un cittadino.
La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani) e l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale.
La dichiarazione deve essere presentata insieme alla copia del nuovo permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art.11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.
Come fare
In caso di cancellazione per irreperibilità accertata, il procedimento può essere avviato su segnalazione di un cittadino. La segnalazione può essere effettuata presentando il modulo di richiesta per la cancellazione della residenza anagrafica, accompagnato da copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità:
- via PEC a barberinotavarnelle.postacert.toscana.it;
- via posta ordinaria all'indirizzo Ufficio Anagrafe - Comune di Barberino Tavarnelle, Piazza Matteotti 38
- personalmentepresso l’Urp del Comune;
Cosa serve
Modulo di richiesta per la cancellazione della residenza anagrafica accompagnato da copia di un documento di identità.
Cosa si ottiene
Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Tempi e scadenze
Quanto costa
Nessun costo