Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013
Dettagli
A chi è rivolto
L'esercizio del diritto di accesso civico è rivolto a tutti e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Descrizione
Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.
Come fare
La richiesta di accesso civico semplice (a differenza del diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) non è sottoposta ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, non necessita di motivazione specifica e deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile in allegato indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La richiesta può essere presentata:
- per e-mail all'indirizzo urp@barberinotavarnelle.it
- per pec all'indirizzo barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
- per posta indirizzata a: Comune di Barberino Tavarnelle, Piazza Matteotti n. 39 50028 Barberino Tavarnelle
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo/Ufficio Relazioni con il Pubblico
Cosa serve
Modulo di domanda (disponibile in allegato)
Fotocopia documento identità
Cosa si ottiene
Nel caso in cui la pubblicazione non sia stata effettuata, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione e comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della pagina contenente i dati, informazioni o documenti richiesti.
Nel caso in cui invece la pubblicazione sia correttamente avvenuta, l'Amministrazione invia al richiedente esclusivamente il collegamento ipertestuale alla pagina.
Tempi e scadenze
In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro 30 giorni provvede alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Quanto costa
L'accesso civico semplice è gratuito.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
D. Lgs. 33/2013 art. 5.
Reclami ricorsi opposizioni
Contro la decisione dell'Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.