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Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Servizio attivo

Dettagli

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

A chi è rivolto

L'esercizio del diritto di accesso civico è rivolto a tutti e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Descrizione

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

Come fare

La richiesta di accesso civico semplice (a differenza del diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) non è sottoposta ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, non necessita di motivazione specifica e deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile in allegato indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La richiesta può essere presentata:

Cosa serve

Modulo di domanda (disponibile in allegato)
Fotocopia documento identità

Cosa si ottiene

Nel caso in cui la pubblicazione non sia stata effettuata, l'Amministrazione provvede  alla pubblicazione e comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della pagina contenente i dati, informazioni o documenti richiesti.
Nel caso in cui invece la pubblicazione sia correttamente avvenuta, l'Amministrazione invia al richiedente esclusivamente il collegamento ipertestuale alla pagina.

Tempi e scadenze

In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro 30 giorni provvede alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

 

30
giorni
dalla richiesta

Quanto costa

L'accesso civico semplice è gratuito.

Contatti

Fabio Toscano tel.
Sandro Bardotti tel.
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-12:30su appuntamento
Mar: 8:30-12:30, 14:30-17:30su appuntamento
Mer: 8:30-14:30su appuntamento
Gio: 8:30-12:30, 14:30-17:30su appuntamento
Ven: 8:30-12:30su appuntamento
Sab - Dom: Chiuso
Sandro Bardotti e-mail
Catiuscia Cosci tel.
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Mar: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Mer: 8:30-12:30su appuntamento
Gio: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Ven: 8:30-12:30su appuntamento
Sab - Dom: Chiuso
Catiuscia Cosci e-mail
Michela Mugnaini tel.
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Gio: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Ven: 8:30-12:30su appuntamento
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Michela Mugnaini e-mail

Unità organizzativa responsabile

Area Amministrativa

Supporto attività della Giunta, del Consiglio e degli Uffici, contratti in forma pubblica, assicurazioni, contenzioso, elettorale, servizi elettorali e demografici, notifica atti

Ufficio Segreteria

Supporto agli organi istituzionali e al Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni. Formulazione e pubblicazione degli atti deliberativi

Ufficio Relazione con il Pubblico - URP

Comunicazione e informazione al cittadino, raccolta di segnalazioni

Normativa di riferimento

D. Lgs. 33/2013 art. 5.

Reclami ricorsi opposizioni

Contro la decisione dell'Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Schede collegate

Accesso agli atti - accesso documentale (L. 241/1990)

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Accesso civico generalizzato - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.
Ultimo aggiornamento:

21/05/2024, 15:21