IMU - Imposta Municipale Propria
Dettagli
A chi è rivolto
I soggetti passivi per l'IMU, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali: usufrutto, enfiteusi, uso, superficie, diritto di abitazione, titolari di contratti di leasing, concessionari di beni demaniali.
Descrizione
L’Imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta nel 2012 con il D.L. 06.12.2011, n. 201, in sostituzione dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili).
Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), ha mantenuto in vigore l’IMU quale componente della IUC (Imposta municipale Unica).
L'IMU ha come presupposto il possesso di aree fabbricabili e di fabbricati siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, l'occupazione o la detenzione di immobili.
L'imposta non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Attualmente, L’IMU è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019, n. 160 (art. 1, commi da 738 a 783).
Scadenze e adempimenti IMU
Il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2023 è il 30 giugno 2024.
La dichiarazione deve essere presentata per le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta e che non sono immediatamente acquisibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La Dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui il contribuente abbia usufruito di esenzioni e agevolazioni come specificato nel Decreto Ministeriale del 24/04/2024 (pubblicato sulla G.U. 15.05.2024);
Sul sito sono disponibili i link per il calcolo dell’imposta ed il modello ministeriale della Dichiarazione con relative istruzioni.
L'IMU può essere corrisposta in due rate o unica rata:
Prima rata: entro il 16 giugno
Seconda rata: entro il 16 dicembre
Unica rata: entro il 16 giugno
Abitazione principale e relative pertinenze
L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per le quali si deve ancora pagare l'imposta.
Unità immobiliari ad uso abitativo date in comodato gratuito
L'art 1 comma 747, della L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Come fare
La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico di categoria (detti coefficienti sono riportati sul volantino annuale delle aliquote).
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Il versamento dell'IMU è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi.
Cosa serve
Occorre conoscere la rendita catastale dell'immobile e disporre delle aliquote e dei coefficienti moltiplicatori della rendita catastale (da rivalutare del 5%).
Nel versamento deve essere riportato anche uno dei Codici tributo IMU:
3912 IMU su abitazioni principali e relative pertinenze;
3916 IMU aree fabbricabili;
3918 IMU altri fabbricati;
3925 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (STATO);
3930 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (INCREMENTO COMUNE)
Cosa si ottiene
Con il versamento dell'IMU, "Imposta Municipale Propria", il cittadino contribuisce a finanziare i servizi e le infrastrutture del Comune; questi includono servizi come la manutenzione delle strade, le opere pubbliche, i servizi sociali e molto altro, a seconda delle esigenze del singolo Comune.
Tempi e scadenze
Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono: 16 giugno (acconto pari al 50%) e 16 dicembre (saldo); è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019). Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC) che dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica.
Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare: - gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unità immobiliare con utilizzazione mista; - gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
Accedi al servizio
Casi particolari
Conto corrente del Comune su cui effettuare i versamenti IMU per i SOLI residenti all'estero: codice IBAN IT91U0842505755000040566986.
Attraverso il ravvedimento operoso il contribuente che non abbia in tutto o in parte versato le imposte dovute ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente, beneficiando di una riduzione della sanzione, la cui entità è modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento.
Esempi:
Abitazione principale: Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = ... – detrazione = IMU dovuta
Altri Fabbricati Cat. A, C (esclusi A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5): Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Aree fabbricabili: Valore venale area x aliquota : 100 = IMU dovuta
Ulteriori informazioni
La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico di categoria. La rendita catastale può essere verificata sul sito dell'Agenzia delle Entrate https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/
I coefficienti per categoria sono:
- 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10), C2, C6 e C7
- 140 per tutti gli immobili di categoria B, C3, C4 e C5
- 80 per gli immobili di categoria A10 e D5
- 55 gli immobili di categoria C1
- 65 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Aliquote
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 27/05/2021 sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), valide anche per gli anni 2022 e 2023
- 0,96% Aliquota ordinaria ad esclusione delle seguenti fattispecie, alle quali si applicano le aliquote:
- 0,60 % Immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze.
- 1,06% Unità immobiliari abitative tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o di comodato d'uso da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.
- 1,06% Aree Edificabili
- 0,86% Unità immobiliari ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente che vi risiedono e dimorano abitualmente.
- 0,00% fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 0,00% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.
- 0,72% Fabbricati classificati nelle categorie C/1 e C/3 locati a soggetti che vi esercitano attività d’impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura compresa tra il 30% ed il 49,99%;
- 0,00% Fabbricati classificati nelle categorie C/1 e C/3 locati a soggetti che vi esercitano attività d’impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura pari o superiore al 50%.
Dal 1 gennaio 2016 i terreni sono esenti come previsto dall'art 1 comma 13 della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016)
Detrazioni
- € 200,00: detrazione per l'abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9, per le quali l'IMU resta dovuta.
Pagamento
L'IMU dovrà essere pagata esclusivamente con F24.
Per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del mod. F24 è possibile avvalersi del servizio online sul sito https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=barberinotavarnelle (per il Comune di Barberino Tavarnelle inserire il codice catastale M408).
In data 25/06/2020 sono stati siglati i nuovi accordi territoriali sulle locazione abitative, disciplinati dalla Legge n. 431/98 e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017).
I nuovi accordi territoriali - in vigore dal 1° luglio 2020 - hanno validità di tre anni e sono stati stipulati tra organizzazioni sindacali, associazioni degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Conia) e associazioni dei proprietari (Appc, Asppi, Confabitare, Confedilizia, Uppi).
Il canone di locazione deve essere calcolato tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile e dell'unità immobiliare, secondo i parametri riportati nell'accordo stesso. L’art. 8 della L. n. 431 prevede talune agevolazioni fiscali, tra le quali l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura minima del 70 per cento.
Inoltre, l’art. 1, comma 760 della L. n. 160/2019 prevede, ai fini dell’applicazione dell’IMU, che l’imposta sia determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.
Nella sezione allegati sono disponibili, oltre al testo dei nuovi accordi territoriali, i vari modelli di contratto, oltre al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 20 aprile 2018, con la quale sono stati forniti chiarimenti applicativi dell’istituto.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.