A chi è rivolto
I nubendi (futuri sposi) possono richiedere la pubblicazione di matrimonio in prima persona oppure delegare un'altra persona per la presentazione della domanda, come previsto dal Codice civile.
- I futuri sposi devono essere in possesso delle seguenti requisiti:
almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune - entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.
Descrizione
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
Con la richiesta di pubblicazione di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, e, se non ci sono problemi, rende pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto (8) giorni.
La pubblicazione ha validità dal IV°(quarto) giorno dopo che si è compiuta la pubblicazione per 180 giorni.
Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Come fare
La richiesta di iscrizione deve essere effettuata online utilizzando il pulsante in alto a sinistra di questa pagina.
E' possibile che venga richiesta specifica documentazione, in base alle indicazioni contenute nella richiesta.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre avere:
SPID o CIE o CNS
Nella richiesta di pubblicazione gli interessati dichiarano l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio stabiliti dagli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile ossia di:
- essere di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non essere legati tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- essere entrambi maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
Occorre procurarsi anche:
- documento di identità di ciascuno dei futuri sposi;
- marca da bollo euro 16,00 (due in caso di nubendi residenti in comuni diversi);
- in caso di matrimonio religioso anche la richiesta del parroco o del ministro di culto competente per territorio;
- in caso di richiesta inviata da un delegato, documento d'identità e delega;
- in caso di presenza di un interprete, documento d'identità dell'interprete (se gli sposi hanno nazionalità straniera e non conoscono la lingua italiana);
- in caso di sposi minorenni, autorizzazione del Tribunale dei Minori;
- in caso di sposi stranieri, passaporto e nulla osta (o documento analogo) rilasciato dal Consolato di riferimento e in alcuni casi, certificato di nascita con paternità e maternità tradotto e legalizzato;
- in caso di rito religioso, richiesta di pubblicazione rilasciata da un parroco del Comune di Barberino Tavarnelle o dal Ministro di culto.
Nel caso di cittadini stranieri si applica anche l’art. 116 del codice civile che prevede il possesso del “Nulla Osta” rilasciato dall’autorità competente del proprio stato.
Con taluni stati sono in vigore particolari convenzioni che semplificano la documentazione richiesta.
Cosa si ottiene
L'avvio della pratica è finalizzata alla formazione dell'atto di pubblicazione di matrimonio.
Al termine del procedimento, i futuri sposi riceveranno dall'ufficio un appuntamento per la formazione e la firma dell'atto di pubblicazione del matrimonio.
L'atto dovrà essere sottoscritto di fronte all'ufficiale di stato civile.
Tempi e scadenze
Quanto costa
La presentazione della richiesta online non prevede alcun pagamento.
Tuttavia, occorre munirsi di:
1 marca da bollo da 16,00 euro se entrambi i futuri sposi sono residenti nello stesso comune
2 marche da bollo da 16,00 euro se residenti in comuni diversi
Accedi al servizio
Casi particolari
Per i cittadini stranieri deve essere attestata la capacità matrimoniale da parte dello Stato di appartenenza.
Per i cittadini vedovi, divorziati o che hanno ottenuto l'annullamento di un precedente matrimonio, non è possibile contrarre un nuovo matrimonio fino a che gli atti di Stato Civile del Comune di nascita, di matrimonio e le registrazioni anagrafiche del Comune di residenza non siano stati aggiornati.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Codice Civile (articoli dal 93 al 105)
D.P.R. 396/2000 (articoli dal 50 al 62)
