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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Servizio attivo

Dettagli

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un immobile o area può presentare, per lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

A chi è rivolto

A chi intende acquisire informazioni al fine di modificare l'aspetto esteriore di immobili ricadenti in aree di interesse paesaggistico

Descrizione

La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del art. 167 del D.Lgs 42/2004 può essere presentata per interventi esterni realizzati in zona vincolata ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in assenza di o in difformità  da autorizzazione paesaggistica. Tali interventi potrebbero essere:

  • lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
  • impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
  • lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Nell'Allegato A del D.P.R. 31/2017 dedicato agli "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" tali interventi si riferiscono ad opere non ancora realizzate, pertanto in nessun caso, quando trattasi di opere già realizzate, si può ricondurle a tale elenco.

Ogni qual volta si rilevano difformità rispetto all'ultima Autorizzazione paesaggistica rilasciata è necessario richiedere l'Accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il Comune (delegato dalla Regione) ha 180 giorni dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria, trasmettere alla Soprintendenza la pratica comprensiva dell’istruttoria tecnico illustrativa del responsabile del procedimento e rilasciare, ove possibile, l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza ha 90 giorni, decorrenti dall’effettivo ricevimento della pratica, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Qualora  venga accertata  la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al  pagamento  di  una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, ai sensi dell’art. 167 comma 5  del D.Lgs. 42/2004. 
L'importo  della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.  
Tale disposizione resta valida anche per le domande di accertamento della compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'articolo 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, per:
a) i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformità dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato creazione di superfici  utili  o  volumi,  ovvero  aumento  di  quelli legittimamente realizzati;
b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione ordinaria o straordinaria.

In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione demolitoria, cioè obbligo di demolizione e di rimessa in pristino a spese del trasgressore.

Copertura geografica

Comune di Barberino Tavarnelle

Come fare

La domanda deve essere presentata mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia al link

https://sportellotelematico.comunebarberinotavarnelle.fi.it/

La presentazione delle pratiche avviene con SPID,  CNS o CIE.  
La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato nel rispetto della normativa in materia.

Cosa serve

Modulo di richiesta messo a disposizione dal portale del SUE e a disposizione in questa pagina, compilato, in marca da bollo, con gli allegati ed elaborati tecnico/grafici richiesti. 

 

Cosa si ottiene

A seguito della presentazione della richiesta e della documentazione descritta, si può ottenere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 42/2004

 

Tempi e scadenze

L’autorità competente adotta l’Accertamento di compatibilità paesaggistica entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della Soprintendenza, che si pronuncia entro il termine perentorio di 90 giorni.

180
giorni
dalla richiesta

Quanto costa

Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato solo con avviso PagoPA da generare sul sito del Comune Barberino Tavarnelle alla pagina di PagoPa, cliccando sulla tipologia di “Diritti di segreteria edilizia e urbanistica” e procedendo con la compilazione dei campi.

Consultare il link Diritti di istruttoria, accesso agli atti e copie.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'interessato che non ne fosse in possesso è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs 42/2004.

 

Accedi al servizio

Tramite il Portale del cittadino Comune di Barberino Tavarnelle, puoi accedere alle funzionalità di pagamento, tramite la piattaforma pagoPA, per tutte le posizioni emesse dal Comune e da altre pubbliche amministrazioni.
Puoi accedere ai servizi utilizzando la sezione pubblica del portale o accedendo tramite identità digitale alla tua area personale come strumento di gestione di tutte le tue posizioni debitorie.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Clara Bozzi tel.
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Mar: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
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Unità organizzativa responsabile

Area Edilizia/Sue, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

Gestione del SUE, atti endoprocedimenti dell’attività edilizia, pianificazione territoriale urbanistica, procedure inerenti la paesaggistica e gestione del SIT

Ufficio Paesaggio

Pianificazione e tutela paesaggistica, procedimenti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono in ambito di vincolo paesaggistico

Ufficio Pianificazione Urbanistica

Pianificazione generale del territorio, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali
Ultimo aggiornamento:

04/11/2026, 14:36