Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Autorizzazione paesaggistica

Servizio attivo

Dettagli

Interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

A chi è rivolto

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Descrizione

Prima di attuare qualsiasi intervento edilizio che interessi l'aspetto esteriore dell'immobile in area di interesse paesaggistico, deve essere acquisita la relativa Autorizzazione paesaggistica.

Il Comune, verificata la conformità e la compatibilità del progetto proposto, trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990).

La Soprintendenza, valutata la documentazione ricevuta dal Comune accompagnata da una relazione tecnico illustrativa e da una motivata proposta di accoglimento, emette un parere vincolante.

L'autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Ha una validità di 5 anni, decorsi i quali è necessario acquisire una nuova autorizzazione se i lavori non hanno avuto inizio nel quinquennio autorizzato. Qualora i lavori abbiano invece avuto inizio nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La modulistica comunale adeguata alle normative vigenti è unica per il procedimento ordinario e quello semplificato, ed è disponibile nella sezione "Documenti" di questa pagina.

 

Copertura geografica

Comune di Barberino Tavarnelle

Come fare

La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia al link

Sportello telematico | Sportello Telematico Unificato

La presentazione delle pratiche avviene con SPID,  CNS o CIE. 
La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato nel rispetto della normativa in materia. 

Cosa serve

I documenti da allegare sono i seguenti:

- Modulo di richiesta in marca da bollo corredato dagli elaborati tecnico/grafici richiesti nello stesso.
- Diritti di istruttoria, accesso agli atti e copie
- Relazione Paesaggistica (ordinaria o semplificata come prevista nel modello sopra)
- Fotoinserimento (se necessario)

Cosa si ottiene

Provvedimento che autorizza l'intervento richiesto.

Tempi e scadenze

I procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (circa 120 gg).

I procedimenti sottoposti a procedura semplificata si svolgono secondo quanto disposto dal D.P.R. 13/02/2017 n. 31 (circa 60 gg).

Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Quanto costa

Il pagamento dei diritti di segreteria (€ 100,00) potrà essere effettuato solo con avviso PagoPA da generare sul sito del Comune Barberino Tavarnelle alla pagina di PagoPa, cliccando sulla tipologia di “Diritti di segreteria edilizia e urbanistica” e procedendo con la compilazione dei campi.

Consultare il link Diritti di istruttoria, accesso agli atti e copie.

Procedure collegate all'esito

Nella procedura ordinaria:

La richiesta di Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al Comune in via telematica dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che non rientrino in quelle descritte negli Allegati A o B del D.P.R. 31/2017.

Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere (non vincolante) della Commissione per il Paesaggio. 
L’istanza verrà poi trasmessa alla competente Soprintendenza corredata di tutta la documentazione, oltre all’istruttoria tecnico illustrativa del Responsabile del procedimento contenente il parere della Commissione per il Paesaggio e la proposta motivata di provvedimento.

La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 241/1990 e il Comune entro 20 giorni rilascia l’autorizzazione paesaggistica.

Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento, cioè i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990. In tal caso, gli interessati hanno 10 giorni per produrre osservazioni. In caso di persistente contrasto con la normativa di riferimento, il Soprintendente comunica il provvedimento finale di diniego motivandolo e il Comune provvede in conformità.

 

Nella procedura semplificata:

Il Comune (quale amministrazione procedente), ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’Autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del DPR 31/2017, ovvero all’Art. 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti interessati, ovvero al richiedente, che l’intervento non è soggetto ad Autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

Il Comune richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. 
Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, il Comune trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, al Comune, il quale rilascia l’Autorizzazione paesaggistica nei 10 giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nel termine di 20 giorni, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della Legge 241/1990 e il Comune provvede al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica nei 10 giorni successivi.

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.

In caso di esito negativo (motivi ostativi) della valutazione, il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. 
Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. 
Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente (diniego).

In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per PEC al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. 
Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 10 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. 
Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente, che provvede in conformità (diniego).
 

Accedi al servizio

Tramite il Portale del cittadino Comune di Barberino Tavarnelle, puoi accedere alle funzionalità di pagamento, tramite la piattaforma pagoPA, per tutte le posizioni emesse dal Comune e da altre pubbliche amministrazioni.
Puoi accedere ai servizi utilizzando la sezione pubblica del portale o accedendo tramite identità digitale alla tua area personale come strumento di gestione di tutte le tue posizioni debitorie.

Vincoli

Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 
Gli interessati possono impugnare tale provvedimento con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ulteriori informazioni

Per l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, è obbligatorio presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica. 

Tuttavia il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di tipo semplificato.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Clara Bozzi tel.
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-12:30chiuso
Mar: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Mer: 8:30-12:30chiuso
Gio: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Ven: 8:30-12:30chiuso
Sab - Dom: Chiuso
Irene Sabatini tel.
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-12:30chiuso
Mar: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Mer: 8:30-12:30chiuso
Gio: 8:30-12:30, 15:30-17:30su appuntamento
Ven: 8:30-12:30chiuso
Sab - Dom: Chiuso
Irene Sabatini e-mail

Schede collegate

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un immobile o area può presentare, per lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
Ultimo aggiornamento:

04/11/2026, 13:06